Direttiva ministeriale utilizzo telefonini cellulari ed altri dispositivi elettronici
4 Aprile, 2007 Archiviato in News
Come è noto, tutte le scuole ed istituti di 2° grado di questa Istituzione hanno recepito la Direttiva Prot. n. 30/dep./segr., datata 15/ maggio 2007, del Ministro della P.I. Giuseppe Fioroni “Linea di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefonini cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.
Le misure contenute nel documento in parole sono state attentamente esaminate e discusse dai rispettivi Collegi dei Docenti ed in forza dell’autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, applicativo della legge n. 59/1997, abbiamo proceduto alla revisione dei singoli Regolamenti di Disciplina previsti dal citato D.P.R. 275/99, giusta disposizione del Ministro.
Ebbene, premesso che il divieto, in senso generico, come principio cogente già normato era esplicitamente previsto al comma 2 dell’art. 7 del Regolamento di Disciplina, là dove recita “E’ bandito l’uso del telefonino durante lo svolgimento di tutte le attività didattiche”, approvato dai rispettivi Collegi dei Docenti fin dall’anno 1999, ha avuto una nuova formulazione con le deliberazioni approvate nell’ultima decade del mese di marzo 2007.
Dunque, la norma in questi Istituti già esisteva, ma per effetto della Direttiva de qua si è provveduto ad adottare ed esplicitare le relative misure organizzative e di carattere operativo per prevenire un utilizzo scorretto e le conseguenti sanzioni.
Pertanto, è stato introdotto nel Regolamento di disciplina l’art. 7 bis, costituito da 6 (sei) Commi, contenenti i divieti e le misure sanzonatorie che colpiscono chi non rispetta l’obbligo in essi previsto.
Allo scopo di garantire puntualmente l’osservanza delle nuove regole, i sei commi saranno pubblicati con esposizione nelle bacheche e nei corridoi, con omissis degli articoli che precedono e di quelli che seguono.
Va da sé che spetta ai docenti, per dovere professionale e deontologico, la vigilanza sui comportamenti degli studenti, attivandosi, peraltro, anche nell’autodivieto nei confronti di sé medesimi, come motivato e codificato nella conclusione del verbale sottoscritto, talché eventuale trasgressione è passibile di valutazione disciplinare.
Il Dirigente Scolastico
Alessandro Scognamiglio
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